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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.11. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità e contributi previdenziali).

  1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «trattamento previdenziale».
  I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.