Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Indennità per la cessazione dal mandato).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è inserito il seguente:
Art. 6-bis. – Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.