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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.07.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di cessazione dal mandato parlamentare).

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.

  Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità per il reinserimento al lavoro la cui entità, corrisposta in un'unica soluzione, è pari all'importo delle indennità percepite negli ultimi sei mesi di mandato.
  Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a tutte le categorie di lavoratori autonomi.
  Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato ed a coloro che risultino appartenenti alla pubblica amministrazione al momento dell'inizio del mandato parlamentare nonché a coloro che risultavano disoccupati prima di essere proclamati nella Camera di appartenenza.
  È istituito un fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di cessazione del mandato per un importo pari a 5 milioni di euro annui.
  Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a cinque milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del primo comma».