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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.05. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.05.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 1.800 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio, incluse eventuali utenze, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio della provincia di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede in provincia di Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al primo comma, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
  La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento, secondo l'ammontare massimo determinato dagli uffici di Presidenza delle due Camere, le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica della legge con la seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del parlamento e dei consiglieri regionali.