Dopo l'articolo, 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte».