Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: In assenza di altri redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di cui all'articolo 11 è aumentata del 20 per cento.