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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
13.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Misure di equità previdenziale. Ricalcolo dei trattamenti in essere, inclusi i vitalizi).

  1. Gli importi delle quote retributive delle pensioni liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, sono rideterminati applicando alle quote retributive una percentuale di riduzione pari al rapporto tra coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età riportata nella Tabella A di cui alla legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, per ciascun anno di decorrenza. Nel caso in cui l'età alla decorrenza sia inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
  2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle quote di pensione liquidate a titolo di supplemento.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano nei confronti di titolari di trattamenti pensionistici complessivamente pari o superiori a 6 volte l'importo soglia di euro 500 per una famiglia con un solo componente.
  4. Per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte l'importo soglia di cui al precedente comma e fino a 10 volte l'importo soglia, l'importo mensile delle pensioni ricalcolate ai sensi del comma 1, in pagamento alla data del 31 dicembre 2017, rimane in godimento fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione dell'importo complessivo della pensione, rideterminato ai sensi del medesimo comma 1. L'importo rideterminato non può essere comunque inferiore al limite previsto al precedente comma 3.
  5. Per i titolari di trattamenti pensionistici superiori a 10 volte l'importo soglia di cui al precedente comma 3, qualora l'importo mensile delle pensioni rideterminato ai sensi del comma 1, risulti inferiore a 10 volte il trattamento INPS, viene riconosciuto il predetto importo. Tale importo rimane in godimento fino al suo riassorbimento.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni di invalidità, ai trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, alle pensioni ai superstiti.
  7. Ai fini della applicazione del presente articolo, si applicano, per le pensioni con decorrenza antecedente al 1o gennaio 1996, i coefficienti di cui alla Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore fino al 31 dicembre 2009.
  8. A decorrere da 180 giorni dalla di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, gli assegni vitalizi per le cariche elettive in pagamento alla medesima data, sono rideterminati applicando agli stessi il calcolo previsto all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Agli assegni vitalizi così ricalcolati si applica quanto disposto dai commi 4 e 5 del presente articolo.
  9. Con il medesimo criterio del comma precedente sono calcolati gli assegni decorrenti dalla medesima data.