Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.