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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
13.18.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari cessati dal mandato antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, con oneri ridotti, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, corrispondenti al mancato esercizio del mandato [o di incarichi di governo], per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti, nel regime ove il riscatto opera, al momento in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.
  3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti una tantum, percepiti a titolo di liquidazione per incarichi di governo, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nel predetto comma, o confluenza nelle stesse.
  3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
  3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.