Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; in deroga all'articolo 25 della Costituzione, le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.