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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
13.10.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In caso di diritto all'assegno vitalizio, solo o cumulato con gli analoghi trattamenti economici differiti goduti in forza dell'esercizio della carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, consigliere regionale, componente del governo o di giunte regionali, l'importo complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti previdenziali non basati sul sistema di calcolo contributivo di cui alla presente legge, non può superare l'importo dell'indennità netta percepita dal parlamentare in carica, prevista nel periodo di suo effettivo mandato di deputato o senatore e, ove superato, è ridotto fino a tale limite.