Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Norme transitorie).
1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvedono ad abrogare tutti i Regolamenti previdenziali e le delibere assunte nel corso del tempo in materia di vitalizi.
2. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica valutano la fondatezza e le compatibilità con la presente legge in merito al mantenimento di istituti, seppur onerosi per i beneficiari, qualificabili come assistenza sanitaria integrativa rivolta a soggetti in quiescenza che percepiscono le loro rendite vitalizie da un'amministrazione esterna, autonoma e indipendente dalle due Camere.
3. Gli organi giurisdizionali delle due Camere, a fronte di eventuali ricorsi pendenti in materia di vitalizi dovranno concludere i loro procedimenti entro una data compatibile con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.