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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.08. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
13.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norme transitorie).

  1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvedono ad abrogare tutti i Regolamenti previdenziali e le delibere assunte nel corso del tempo in materia di vitalizi.
  2. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica valutano la fondatezza e le compatibilità con la presente legge in merito al mantenimento di istituti, seppur onerosi per i beneficiari, qualificabili come assistenza sanitaria integrativa rivolta a soggetti in quiescenza che percepiscono le loro rendite vitalizie da un'amministrazione esterna, autonoma e indipendente dalle due Camere.
  3. Gli organi giurisdizionali delle due Camere, a fronte di eventuali ricorsi pendenti in materia di vitalizi dovranno concludere i loro procedimenti entro una data compatibile con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.