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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.05. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
13.05.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Diaria).

  L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. A titolo di rimborso delle spese di soggiorno, ai membri del Parlamento è assegnata una diaria di importo non superiore a 200 euro al giorno. Incrementi triennali successivi possono essere disposti dagli Uffici di presidenza di ciascuna Camera entro il limite stabilito al primo periodo, aumentato in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
  2. La diaria è liquidata per le sole giornate in cui si sono svolte sedute dell'Assemblea o delle Commissioni e in cui il membro del Parlamento è risultato presente. La diaria non spetta ai membri del Parlamento residenti nella città o nella provincia di Roma».