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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
13.03.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Quanto previsto dai precedenti articoli è comunque soggetto alla scelta volontaria di ogni eletto che può avvalersi della facoltà di non voler percepire le indennità e i trattamenti pensionistici.
  2. Tale scelta dovrà essere effettuata nel momento della convalida dell'elezione con apposita dichiarazione rilasciata alle amministrazioni elettive di appartenenza e sarà effettuata esclusivamente da quegli eletti che non ne vorranno usufruire.
  3. L'eletto ha comunque l'obbligo di versare i contributi che andranno a formare un Fondo speciale presso l'Inps. Tale Fondo speciale, denominato «Fondo salva pensione», sarà esclusivamente finalizzato alla copertura del pagamento dei contributi di quella fascia di lavoratori che si troveranno inoccupati a 24 mesi dal raggiungimento del limite contributivo per accedere alla pensione.
  4. L'istituzione di tale fondo sarà stabilita con un decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. I termini e le condizioni per accedere a tale fondo verranno stabiliti con apposito decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.