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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.012. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
13.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Facoltà di copertura previdenziale per gli amministratori locali).

  Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Agli amministratori locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono le cariche di cui al comma 1 e che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, si applicano, a richiesta dell'interessato, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 a valere sull'indennità di funzione di cui all'articolo 82 in ragione di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico dell'amministrazione locale.».