Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali aggiuntivi).
1. Chiunque sia beneficiario di trattamenti previdenziali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge e maturati in seguito allo svolgimento di mandati elettivi può volontariamente rinunciarvi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.