Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).
1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».