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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
12.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori disposizioni per i titolari di cariche elettive negli enti locali).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. In favore degli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultano titolari di pensione e non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote, presso la Gestione separata dell'istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2-ter. Gli amministratori locali di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica, sono iscritti a un fondo di previdenza complementare possono mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico. L'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro».

  2. I cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli enti locali e che, in ragione della mancata iscrizione in un fondo previdenziale obbligatorio abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare un periodo pari a una consiliatura.