Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).
1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento e dei consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.