stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
10.3.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: La sospensione, anche parziale, dell'assegno vitalizio si applica anche in caso di elezione a consigliere regionale e di nomina a membro di giunta regionale, di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, compresa quella di amministratore di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico e delle Fondazioni bancarie ove l'importo della relativa indennità, cumulato all'assegno vitalizio, sia superiore al valore dell'indennità parlamentare.