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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.14. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
1.14.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che non siano stati membri del Parlamento o dei consigli regionali.