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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.13. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
1.13.
(parzialmente inammissibile)

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.
(Trattamento previdenziale dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, delle assemblee legislative delle regioni e degli enti locali).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i membri del Parlamento nazionale e delle assemblee legislative delle regioni, collocati in aspettativa per mandato politico ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono optare per:
   a) l'accredito della contribuzione figurativa nel fondo in cui sono iscritti;
   b) l'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata».

  2. Qualora i membri di cui al comma 1 non siano iscritti al fondo lavoratori dipendenti o ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a una cassa professionale, essi devono obbligatoriamente essere iscritti alla Gestione separata.
  3. Per coloro che hanno optato per l'iscrizione alla Gestione separata per il periodo del mandato elettivo, ai fini del calcolo della prestazione pensionistica i contributi sono cumulati senza alcun onere in base al calcolo pro quota, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione previsti per la generalità dei lavoratori.
  4. Qualora i membri di cui al comma 1 siano già titolari di pensione autonoma, è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata e i relativi contributi versati sono utili per la pensione supplementare.