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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.53. in Assemblea riferita al C. 3224

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2016  [ apri ]
1.53.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province dotate di speciale autonomia.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

  Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963) – 1. All'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «la Regione ha potestà legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «le Province dotate di speciale autonomia hanno potestà legislativa»;
   b) al numero 9), le parole: «di interesse locale e regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse locale e provinciale»;
   c) al numero 11), le parole: «di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse provinciale»;
   d) al numero 14, le parole: «di interesse locale e regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse locale e provinciale»;
   e) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «15) gestione idroelettrica».

  Art. 1-ter. (Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963) – 1. All'articolo 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «la Regione ha potestà legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «le Province dotate di speciale autonomia hanno potestà legislativa»;
   b) dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:
    «3-bis) istituzione di tributi provinciali»;
   c) al numero 7), le parole: «di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse provinciale»;
   d) al numero 8), le parole: «aventi carattere locale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «aventi carattere locale o provinciale»;
   e) al numero 9), le parole: «di carattere locale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di carattere locale o provinciale»;
    all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sostituire le parole: I Comuni con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia ed i Comuni;
    all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
    all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
    all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
    all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
    sopprimere l'articolo 12.