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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.050. in Assemblea riferita al C. 3224

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2016  [ apri ]
1.050.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963) – 1. All'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: «4) gestione idroelettrica».
  2. Dopo l'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono aggiunti i seguenti:
   «Art. 6-bis. – Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, la regione Friuli Venezia Giulia ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
   La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
   Il Presidente della Regione o suoi delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.
   Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

   Art. 6-ter. – Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia – per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge regionale – 220 kWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.
   La Regione stabilisce altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
   I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alla Regione euro 3,10 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.
   Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per le infrastrutture e i trasporti di concerto col Ministro per lo sviluppo economico e d'intesa con la Regione medesima.