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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.60. in Assemblea riferita al C. 3224

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2016  [ apri ]
1.60.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province dotate di speciale autonomia.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:
ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11»:
    comma 1, sostituire le parole:
I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia sono titolari di funzioni amministrative e fiscali;
    sostituire il comma 3 con il seguente: La Regione devolve alle Province dotate di speciale autonomia competenze in materia di tributi;
   all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
   all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
   sostituire l'articolo 12 con il seguente:
  Art. 12 – 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, con propria legge, disciplina il trasferimento delle funzioni e delle competenze in materia amministrativa e fiscale alle Province dotate di speciale autonomia.
  2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette nuove elezioni per il rinnovo degli organi regionali e provinciali.