Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province dotate di speciale autonomia.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963) – 1. All'articolo 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «la Regione ha potestà legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «le Province dotate di speciale autonomia hanno potestà legislativa»;
b) dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: «3-bis) istituzione di tributi provinciali»;
c) al numero 7), le parole: «di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse provinciale»;
d) al numero 8), le parole: «aventi carattere locale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «aventi carattere locale o provinciale»;
e) al numero 9), le parole: «di carattere locale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di carattere locale o provinciale»;
f) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«23) gestione idroelettrica».
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sostituire le parole: I Comuni con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia ed i Comuni;
all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
sopprimere l'articolo 12.