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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
8.7.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   e) è aggiunto infine il seguente comma:
  Alle somme dovute e non ancora pagate dal committente, dalla stazione appaltante o dall'affidatario all'appaltatore o al sub appaltatore che sia stato ammesso al concordato preventivo, o nei confronti del quale sia stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, sia stato dichiarato il fallimento ovvero sia stato dichiarato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 195 della presente legge, non si applicano l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e l'articolo 118, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.