Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Salvo che non ricorrano giustificato motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.»;
a-ter) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.»;
a-quater) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.».
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Salvo che non ricorrano giustificato motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.»;
a-ter) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.»;
a-quater) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.».