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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
7.100.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Priorità nella trattazione dei giudizi in cui è parte una procedura concorsuale).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia»;
   b) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo».

Il Relatore