Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7.
(Diritti informativi del fallito).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Alle sedute e ai lavori del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il difensore del fallito o un suo delegato. Il giudice delegato, avuto riguardo alle circostanze del caso, può fissare motivati limiti e condizioni per la partecipazione del difensore o del delegato. L'assenza del difensore regolarmente convocato non comporta invalidità della seduta»;
b) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. (Informazione del fallito). Al fallito è garantita l'informazione sull'andamento della procedura.
Il curatore fornisce al fallito una relazione trimestrale secondo le direttive del giudice delegato.
Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le disposizioni introdotte dall'articolo 7-bis si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.