stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Gestione delle crisi di impresa).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo l'articolo 104-ter inserito il seguente:

Art. 104-quater.

  1. L'imprenditore che documenti il rischio di non reversibilità dello stato di crisi dell'impresa, può chiedere al Tribunale del luogo di cui all'articolo 9 di nominare un professionista esperto nella gestione della crisi d'impresa ed avente i requisiti di cui all'articolo 28 affinché lo assista nella valutazione della convenienza della prosecuzione dell'attività di impresa, anche limitatamente a singoli rami di essa, nell'interesse di creditori. L'istanza può essere presentata anche dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o dal Collegio Sindacale previa apposita delibera del Collegio medesimo.
  2. Nel ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento di cui all'articolo 14 l'imprenditore che abbia presentato l'istanza di cui al comma 1 ed ottenuto la nomina del professionista, può chiedere che venga autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, ai sensi del precedente articolo 104, allegando una dettagliata relazione del professionista nominato ai sensi del precedente comma 1 attestante:
   a) la tempestività dell'istanza presentata ai sensi del comma 1 rispetto al momento in cui si è venuto a determinare la non reversibilità dello stato di crisi;
   b) la fattibilità economica e finanziaria della prosecuzione dell'attività di impresa o di uno o più rami dell'azienda;
   c) la convenienza della prosecuzione stessa tenuto conto: – dell'interesse al migliore valorizzazione dell'impresa e al conseguente soddisfacimento dei creditori – della necessità di evitare danno grave al patrimonio aziendale – della natura e del valore dei beni mobili o immobili o del denaro che l'imprenditore o suoi garanti dichiarano di voler conferire all'impresa anche mediante apporto di terzi al fine di consentire la prosecuzione della relativa attività;
   d) la congruità dei tempi della prosecuzione;
   e) l'assenza di uno o più atti previsti dall'articolo 216 comma 1 e 2 nei tre anni precedenti la presentazione del ricorso di cui al comma 1.

  3. Le ipoteche giudiziali iscritte sui beni dell'imprenditore e sui beni di terzi, che abbiano prestato garanzie personali o reali nell'interesse dell'impresa, nei sei mesi precedenti al deposito del ricorso di cui al comma 2, i provvedimenti di aggiudicazione in sede esecutiva, i pignoramenti mobiliari ed immobiliari e i sequestri aventi ad oggetto i medesimi bene sono inefficaci nei confronti dei creditori concorrenti dell'impresa, ove il ricorso di cui al precedente articolo 14 preveda il conferimento dei relativi beni all'impresa e il Tribunale autorizzi la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 104.