Al comma 1, lettera a), il secondo periodo è così sostituito: sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la definizione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.
Le nomine a curatore devono essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti che hanno comunicato al tribunale la loro disponibilità, e devono essere pubblicate periodicamente nel sito internet del tribunale.
Non possono essere nominati curatori i’ professori universitari e i funzionari dipendenti pubblici.
Al comma 1, lettera a), il secondo periodo è soppresso.