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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Deroghe).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine dell'articolo 182-quinquies è aggiunto il seguente comma:
  L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, la legge 7 marzo 1996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi del primo o secondo comma (o del comma 2-bis) o ai sensi dell'articolo 167, secondo comma.

ident. 4.02.
4.05.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relativamente alla percentuale minima spettante ai chirografari).

  Al secondo comma dell'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la proposta deve essere dichiarata inammissibile qualora la percentuale offerta ai creditori chirografari sia ritenuta irrisoria e, in ogni caso, qualora sia inferiore al venti per cento.».