Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica dei termini per l'inefficacia delle ipoteche giudiziali).
1. All'articolo 168, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire le parole: «nei novanta giorni» con le seguenti: «nei sessanta giorni».
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al concordato «in bianco»).
All'articolo 161, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma sesto, sostituire le parole: «entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di sessanta giorni, prorogabile, dal giudice in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
2) al comma decimo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni».
Dopo l'articolo 4,aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo e disciplina della transazione fiscale).
1. Al secondo comma dell'articolo 160 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «La proposta» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-ter in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale,».
2. Al primo comma dell'articolo 182-ter del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «ritenute operate e non versate, la proposta» sono inserite le seguenti: «contenente la transazione fiscale».
3. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte;
b) all'articolo 10-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte.
4. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma dell'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali crediti devono essere considerati in prededuzione ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il debitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta l'obbligazione»;
b) all'articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « 111»;
c) al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
Art. 69-ter. – (Continuità aziendale). – 1. Alle cessioni e ai conferimenti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano della proposta o dell'istanza di cui all'articolo 161, commi primo, secondo, terzo e sesto, non si applicano l'articolo 2560 del codice civile e l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri le modalità di determinazione del prezzo e le relative garanzie di pagamento, come la cessione sia parte del piano di cui all'articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferimento particolare alla congruità del prezzo e all'adeguatezza delle garanzie dell'obbligo di relativo pagamento.
2. Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il conferimento sia parte del piano di cui all'articolo 161 e le ragioni per cui esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli articoli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario giudiziale e un piano economico e finanziario della società conferitaria che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura del fabbisogno finanziario;
d) al primo comma dell'articolo 186-bis, le parole: «la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione», sono soppresse.
5. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'incarico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di commissario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento»;
b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
Art. 161-bis. – (Casi di esclusione dell'obbligo di attestazione). – 1. L'obbligo di cui all'articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore, indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.
2. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono riferiti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all'attestazione.
3. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono riconosciuti ulteriori compensi.