Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
Art. 4-bis.
(Deroghe).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine dell'articolo 182-quinquies è aggiunto il seguente comma:
L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, la legge 7 marzo 1996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi del primo o secondo comma (o del comma 2-bis) o ai sensi dell'articolo 167, secondo comma.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 161 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sopprimere i commi da 6 a 10.