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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2015  [ apri ]
4.01.(nuova formulazione)
approvato

  1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n 267, apportare le seguenti modificazioni:   
   a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis»;
   b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: «adempimento della proposta» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.»;
   2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;
   c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
  4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
   d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.»;
   e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
  «Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi»;
   f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale».