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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
3.5.

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, apportare le seguenti modifiche:
   i) al primo periodo, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;
   ii) al primo periodo, dopo le parole: «dell'ammontare dei crediti chirografari» sono aggiunte le seguenti: «e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il venticinque per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. In ogni caso, le proposte concorrenti devono indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile in favore degli altri creditori».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole: tra tutte le proposte depositate sono aggiunte le seguenti:, motivando i criteri di ammissibilità delle stesse;
   iii) al secondo periodo, dopo le parole: «un aumento di capitale della società» sono aggiunte le seguenti: «, mediante nuovi conferimenti,».

ident. 3.2.