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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2015  [ apri ]
3.25.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;
   b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «il proprio dissenso» con le seguenti: «il proprio voto.