Aggiungere infine il seguente comma:
6-bis. All'articolo 236 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni il creditore o i creditori che abbiano presentato una o più offerte concorrenti di concordato preventivo, simulate, inammissibili o per le quali non venga prestata la garanzia prevista dal decreto del Tribunale di cui all'articolo 163-bis.