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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.18. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
3.18.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 236 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni il creditore o i creditori che abbiano presentato una o più offerte concorrenti di concordato preventivo, simulate, inammissibili o per le quali non venga prestata la garanzia prevista dal decreto del Tribunale di cui all'articolo 163-bis.