Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Gli oneri dovuti al commissario e ad eventuali ausiliari nominati dal tribunale per l'esame delle proposte concorrenti nonché di ogni altro professionista coinvolto nella loro redazione ed asseverazione rimangono a carico del creditore o dei creditori che hanno formulato la proposta, qualora la stessa non sia ammissibile o la stessa non raggiunga le maggioranze per l'approvazione dei creditori.