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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
21.2.

  È sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce per un 50 per cento a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, nonché per il restante 50 per cento sul fondo per la mobilità istituito con dpcm 20 dicembre 2014, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta e da Croce Rossa, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.
  2. Grava sul medesimo fondo istituito ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.190 l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 12 del CCNL 2006/09 riservate al personale giudiziario per un contingente equivalente alle unità di personale coinvolto dalla procedura di mobilità in entrata ex articolo 11 comma 2 del CCNL 2006/09.
  3. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
  1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge 228 del 2012 e della legge n. 147 del 2013, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere uno stage di durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità al titolo di studio, ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari; è altresì riconosciuto come criterio qualificante l'aver frequentato i suddetti corsi in uno degli uffici giudiziari della Regione in cui si presenta la domanda. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma un rimborso nei limiti delle risorse disponibili e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, e dell'esperienza formativa acquisita. Il decreto può essere adottato esclusivamente qualora sussistano risorse disponibili e nei limiti delle stesse; per le finalità del presente comma non possono in ogni caso destinarsi risorse in misura superiore ad euro 13.000.000 per i complessivi dodici mesi previsti dal primo periodo.
  1-ter. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali ed assicurativi.
  1-quater. Il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette e/o da indirsi dall'amministrazione della giustizia, sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis.

  Conseguentemente l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 comma 1 e 2 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
   b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21 comma 1 e 2.
   c) Quanto a 23.000.000 di euro per l'anno 2015 e 2016, e 46.000.000 a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente utilizzo del fondo per la mobilità istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2014.

  2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario e per rifinanziare il Fondo Unico di Amministrazione, nonché in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, in applicazione dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis, per i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e della legge n. 147 del 2013.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.