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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.090. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
21.090.

  Dopo il Titolo IV, è aggiunto il seguente:

Titolo IV-bis.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 21-bis.
(Riduzione transitoria dei costi delle procedure previste dalla legge fallimentare).

  Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, previsti per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267 non liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotti della metà.
  Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificati dalla presente legge si applicano anche alle società di advisor, ed eventuali patti contrari sono nulli e sostituiti di diritto dalla presente norma.