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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.05.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

  1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
  2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.
  3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
  4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.