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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.040. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
21.040.

  Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzione e di progressione professionale, tutto il personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore, a far data dal 1o settembre 2015. ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 10 del CCNL 2006/2009 e con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa 9 novembre 2006, siglato tra l'Amministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali.
  2. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche in maniera confacente alla ricomposizione dei profili professionali all'interno delle aree e tra le stesse, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006/2009, al fine di collocare le figure professionali dell'Ausiliario (ex posizioni economiche Al e Al Super) in II area funzionale, fascia retributiva ex B1 e dell'ex Cancelliere B3 e B3 Super, dell'ex Ufficiale Giudiziario B3 e B3 super, dell'ex Contabile B3, dell'ex Esperto Informatico B3 e dell'ex Esperto Linguistico B3, attualmente appartenente all'area II, nella III area funzionale, fascia retributiva ex C1 (passaggi tra le aree) e al fine di attuare le progressioni professionali nelle posizioni giuridiche ed economiche all'interno delle aree, con l'inquadramento alla posizione economica immediatamente superiore.
  3. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – utilizza le proprie graduatorie concorsuali in corso di validità, in assenza delle quali ricorre alle graduatorie vigenti nell'ambito del proprio comparto di contrattazione collettiva e, successivamente, alle graduatorie delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza di almeno il 50 per cento della carenza organica accertata alla data di entrata in vigore del presente decreto, iniziando, concretamente, ad assumere a partire dal 1o gennaio 2016.
  4. A copertura di una percentuale non inferiore al 20 per cento, o a totale copertura della percentuale che dovesse residuare a seguito delle assunzioni di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – utilizza il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte.
  A tale personale, è consentito, a partire dal 1 gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente e previa adeguata e preventiva formazione. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia in apposito bando.
  Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

  5. Per la copertura dei restanti posti vacanti, nei ruoli del personale giudiziario (DOG), il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – è autorizzato a predisporre un programma di ulteriori assunzioni, attraverso nuovi bandi di concorsi pubblici, nonché un piano di reinternalizzazione dei servizi di stenotipia, fonoregistrazione, assistenza informatica e notifiche, al fine di garantire enormi risparmi economici, da reinvestire per il personale giudiziario, nonché maggiore sicurezza alla macchina giudiziaria;

  Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis
. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 -bis, valutati in 385 milioni di euro, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per un totale di euro 115 milioni, a decorrere dal 1o settembre 2015, a copertura di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché per un totale di euro 250 milioni a copertura di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5, da ripartire in 70 milioni di euro per l'anno 2015, 100 milioni di euro per l'anno 2016, e 100 milioni di euro per l'anno 2017.