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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.0120. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.0120.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 21-bis.

  1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 526 e ss della legge 23 dicembre 2014, n.190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il ministero della giustizia e l'Associazione nazionale comuni italiani.
  Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al comma precedente.
  Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al comma 2 e nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21-ter
(Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli Uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 99 è inserito il seguente:
   99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati sino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente.».

Il Relatore
21.0120.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:
  «Le articolazioni centrali o periferiche del Ministero della giustizia e i comuni sedi degli uffici giudiziari possono stipulare accordi o convenzioni per porre a carico di questi ultimi le spese di manutenzione e di custodia dei locali ad uso degli uffici giudiziari, nonché le spese del servizio telefonico. Le predette convenzioni possono avere ad oggetto esclusivamente le spese relative al periodo compreso tra il 1o settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 e devono essere concluse nel rispetto di accordi e convenzioni quadro stipulati tra il medesimo Ministero e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Con i predetti accordi e convenzioni quadro sono fissati i parametri per la quantificazione delle spese di cui al periodo precedente. Il rimborso delle spese di cui al presente comma è dovuto comunque non oltre il limite massimo del dieci per cento delle disponibilità di bilancio iscritte, per gli anni 2015 e 2016, sul capitolo 1550 UdV 1.2 giustizia civile e penale del bilancio del Ministero della giustizia».

Il Relatore