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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.0105. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.0105.
approvato

  Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

«Art. 21-bis.
(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).

  1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento del capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 250, nel limite di spesa, di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla autenticità della stessa.
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo dei credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti, di cui ai citati Capi I e II, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del tondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Il Relatore