All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 16 comma 1 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, nell'articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, le parole “15 settembre” sono sostituite con le parole “31 agosto”, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 132 del 2014».
All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 54. comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».