stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
20.01.

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità degli uffici notificazione, esecuzione e protesti).

  1. Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della, gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4;
   b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio e al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

  2. Ogni disposizione del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP. Le attività di indagini patrimoniali, notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente:
  Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera;
   b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
  L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni.
   c) l'articolo 104, terzo comma, è sostituito dal seguente:

  Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 162 della legge n. 1196 del 23 ottobre 1960.
   d) l'articolo 105. primo comma è sostituito dal seguente:
  Nelle sedi d'ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito il dirigente amministrativo alla designazione degli ufficiali giudiziari e funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio, nonché all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.
   e) all'articolo 122 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Per ogni immissione in possesso regolato dal codice di procedura civile, ad esclusione dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 608 del medesimo codice senza l'ausilio della forza pubblica: per la ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose è dovuto all'ufficiale giudiziario o funzionario unep procedente, a carico delle parti richiedenti e dalle stesse anticipato, un compenso forfettario di euro 100,00 da aggiornare ogni anno, in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro della Giustizia.
   f) il secondo comma dell'articolo 146 è sostituito dal seguente:
  2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 ad esclusione delle somme di cui all'articolo 122, secondo comma dello stesso decreto. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
   g) al l'articolo 185 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo alle competenze dell'ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

  4. (Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia).
   a) In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva FI;
   b) La dotazione organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva FI, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4eF5;
   c) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2015. si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere «b, e d, e» del quinto comma dell'articolo 21-bis del presente decreto legge.
   d) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   e) Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo;
   f) Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

  5. Al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia) sono appartate le seguente modifiche:
   a) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può, provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto da aggiornare ogni anno in relazione dalla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT.
   b) L'articolo 34, comma 1, è sostituito dal seguente:
  1. 11 diritto unico è dovuto nella seguente misura:
   a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3.50;
   b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9.00;
   c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14.50””.
   c) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari diritto unico nella seguente misura:
   a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 4,00;
   b) per gli atti relativi affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: e euro: 6,00;
   c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582.28 o di valore indeterminabile: euro 10,00;
   d) All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione;
   e) All'articolo 34, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;
   b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;
   c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50.

   b-quater) all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I diritti e l'indennità di trasferta si raddoppiano per gli atti urgenti; esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
   b-quinquies) all'articolo 37, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro: 516,46; euro 4,00;
    b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro: 516,46 fine a euro 2.582,28: euro 6,00;
    c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00.