Il comma 1, lettera b), secondo capoverso è sostituito dal seguente:
Art. 16-undecies. – (Modalità di attestazione di conformità). – 1. L'avvocato, anche quale difensore di una parte, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando è autorizzato ad autenticare ovvero ad attestare la conformità di copie informatiche di atti, provvedimenti o documenti, analogici o informatici, ai rispettivi originali, ovvero la loro conformità ai corrispondenti documenti esistenti nel fascicolo informatico:
a) appone l'attestazione in calce o a margine della copia analogica da lui formata o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima;
b) attesta la conformità apponendo la firma digitale o la firma elettronica qualificata al documento informatico contenente la copia;
c) inserisce l'attestazione, anche di più copie, in un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. Quando l'attestazione è contenuta in un documento informatico separato, questo è depositato telematicamente unitamente agli atti o ai documenti ai quali l'attestazione di conformità si riferisce.