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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
19.4.

  Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso, anche in assenza del decreto autorizzativo previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 n. 44, il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».